Superbonus al 110%. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale

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Superbonus al 110%. Ecco cosa prevede il Decreto Rilancio per migliorare l’efficienza energetica dell’edificio.

La più grande novità del superbonus al 100% è la possibilità di migliorare le prestazioni energetiche del proprio immobile gratis. Questo grazie alla reintroduzione dello sconto in fattura. Il contribuente ha la possibilità di cedere il credito d’imposta all’impresa che effettuerà i lavori, che a sua volta applicherà uno sconto sul corrispettivo dovuto. L’impresa, a sua volta, potrà cedere il credito corrispondente alla detrazione anche agli istituti di credito o intermediari finanziari.

In breve il committente può seguire due diverse vie:

a)usufruire del superbonus in detrazione fiscale, con la dichiarazione dei redditi, per 5 anni;

b)anticipando il costo dei lavori, con successiva cessione del credito d’imposta agli istituti di credito o ad altri intermediari finanziari, di modo da poter ottenere subito il rimborso della spesa sostenuta;

c)cedendo il credito d’imposta all’impresa che realizza i lavori, che applicherà uno sconto sul corrispettivo dovuto (ossia pari all’importo lavori) e potrà utilizzare la somma in compensazione per il pagamento delle imposte o cederlo a sua volta senza limiti agli istituti di credito o intermediari finanziari.

d) cedendo il credito d’imposta ad un general contractor che affiderà i lavori in subappalto i lavori all’impresa. Il general contractor potrà utilizzare la somma in compensazione per il pagamento delle imposte o cederlo a sua volta senza limiti agli istituti di credito o intermediari finanziari.

L’ecobonus al 110% sarà operativo dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 2021. Il decreto parla di spese sostenute in questo periodo, anche per lavori già iniziati e non conclusi purchè l’intevento rientri nei parametri di efficientamento energetico e non solo stabiliti nel decreto.

Il Decreto Rilancio conferma l’avvio dell’ecobonus del 110%, fornendo l’elenco dei lavori per i quali si potrà accedere alle detrazioni maggiorate:

a)Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio;

B)Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;

C)Interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

Il superbonus del 110% spetterà per tutti i lavori di efficientismo energetico, nei limiti di spesa individuati per ciascuno di essi, a patto che venga eseguito almeno uno degli interventi elencati in precedenza.

I lavori eseguiti dovranno assicurare il miglioramento di almeno due classi di efficienza energetica, requisito da attestare mediante attestato di prestazione energetica rilasciato da un tecnico abilitato.

Sarà un decreto del MISE, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del DL Rilancio, a fissare le modalità di trasmissione delle asseverazioni dei tecnici e le modalità attuative che i lavori dovranno rispettare. Una copia dell’asseverazione verrà trasmessa esclusivamente per via telematica all’ENEA.

Mentre sarà l’Agenzia delle Entrate a definire la procedura da applicare per la comunicazione dello sconto in fattura o per la cessione del credito. ll contribuente dovrà richiedere il visto di conformità al commercialista dei dati relativi ai documenti che attestano la presenza dei requisiti per l’accesso al super bonus del 110%.

Il superbonus del 110% non sarà per tutti: il Decreto Rilancio prevede l’esclusione per gli interventi effettuati su edifici unifamiliari diversi dall’abitazione principale, fatta eccezione per i condomini.

Il superbonus del 110% si applicherà anche all’installazione di pannelli solari, sempre per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa:

– di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico per i casi associati alle lavorazioni dei punti A) e B)

– di euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico per i casi associati alle lavorazioni dei punti C).

Vi è un ulteriore vincolo: il superbonus del 110% per i pannelli solari e relativi sistemi di accumulo spetterà esclusivamente in caso di cessione in favore di GSE dell’energia non autoconsumata in sito.

Una responsabilità pesante quindi per i professionisti. Devono stipulare una polizza assicurativa con massimale minimo di 500.000€ e la sanzione pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000. La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio per il contribuente.

Continuateci a seguire. Nei prossimi giorni vi forniremo una tabella riassuntiva non solo del superbonus ma anche di tutte le altre detrazioni fiscali in funzione delle lavorazioni.

Ing. Cosimo Saponaro

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