Superbonus al 110%. Ci siamo quasi!

Superbonus al 110%. Ci siamo quasi!

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Superbonus al 110%. Ci siamo quasi!

L’approvazione definitiva al Senato, e quindi l’entrata in vigore della legge di conversione del decreto Rilancio, è attesa entro il 18 luglio. Da quella data, trascorreranno almeno 30 giorni per avere a disposizione le regole finali dell’Agenzia delle Entrate e il portale web che permetterà la gestione del credito d’imposta.

La commissione ha dato il suo via libera all’unanimità e, pertanto, ci sono le prime certezze sull’agevolazione valida dallo scorso 1° luglio fino al 31 dicembre 2021. Poco o nulla dovrebbe cambiare al Senato.

PERIODO
Le spese per beneficiare del superbonus hanno validità da mercoledì scorso fino alla fine del 2021. Eccetto gli edifici Iacp (Istituto Autonomo Case Popolari) per i quali si avranno  altri sei mesi di tempo, fino alla metà del 2022. Il bonus sarà spendibile in cinque rate annuali di pari importo.

NOVITA’
Il superbonus del 110% viene esteso anche sulle villette a schiera o delle singole case dove si aggiunge la possibilità di installare in modo agevolato caldaie a biomassa nelle aree del paese non servite dal gas metano. Esclusa, invece, la sostituzione delle canne fumarie collettive.

VARIANO I MASSIMALI DI SPESA
Il limite di spesa degli interventi ammessi al bonus viene ora fissato in 50mila euro per le unità immobiliari unifamiliari o situate all’interno di edifici plurifamiliari che hanno ingresso indipendente o più accessi autonomi dall’esterno. Si parla, dunque, delle villette a schiera. Per gli edifici composti da due a 8 unità immobiliari, il limite di spesa passa a 40mila euro per unità abitativa. Limite di spesa che scende a 30mila moltiplicati per unità immobiliare nei condomini composti da più di otto unità.

Stesso meccanismo per la sostituzione di impianti di riscaldamento e raffrescamento a condensazione con impianti a pompa di calore, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici: il limite indicato dall’emendamento è di 20mila euro ad unità abitativa negli edifici fino a otto unità e di 15mila per gli edifici con più di otto. Resta a 30mila euro il tetto di spesa per sostituire la caldaia in abbinata all’installazione di impianti fotovoltaici, dove viene aggiunta la possibilità di inserire impianti di microcogenerazione a collettori solari o impianti a biomassa con classe di qualità a 5 stelle. Per questi ultimi, il bonus spetta solo in caso di sostituzione di altri impianti a biomassa. Il superbonus viene riconosciuto anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

+ 2 CLASSI
Confermato l’obbligo del salto delle due classi energetiche dell’edificio sia con il cappotto termico sia con la sostituzione delle caldaie.

AMMESSA LA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE
Ammessi all’agevolazione del 110% i lavori di demolizione e ricostruzione.

BENEFICIARI
La novità più grande è che, il 110% di detrazione Irpef sarà spendibile su due unità immobiliari. Significa che è ammessa anche la seconda casa. Tra le categorie ci sono il Terzo settore e le Onlus, nonché le associazioni e le società sportive dilettantistiche per i lavori finalizzati agli immobili adibiti a spogliatoi. Niente superbonus, invece, per gli interventi su ville, castelli e case di lusso, cioè quegli immobili registrati al catasto nelle classi A1, A8 e A9, e nemmeno per gli immobili delle imprese turistiche e quindi per strutture alberghiere.

FOTOVOLTAICO
Resta la possibilità di beneficiare del superbonus anche per l’installazione di impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica fino a un massimo di spesa non superiore a 48mila euro e comunque nel limite di 2.400 euro per ogni KW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico. Scontata anche l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti fotovoltaici. In questi ultimi due interventi, la maxi-detrazione è vincolata alla cessione al Gestore dei servizi energetici dell’energia non consumata in autoconsumo. Confermata l’agevolazione per l’installazione delle colonnine per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, purché l’intervento sia eseguito congiuntamente a uno di quelli sul cappotto termico o la sostituzione delle caldaie.

Ing. Cosimo Saponaro

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