La sicurezza nei cantieri

La sicurezza nei cantieri

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La sicurezza nei luoghi di lavoro, e nei cantieri in particolare, è un tema ricorrente attualità.
Il testo unico sulla sicurezza (d.lgs. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.), fra le altre cose, ha parzialmente ridefinito la disciplina precedente (d.lgs. 494 del 14 agosto 1996 e s.m.i.) ove, diversamente da quanto disposto in precedenza, la sicurezza nei cantieri assume il carattere di requisito imprescindibile che occorre pianificare ove siano presenti più imprese, senza eccezioni di sorta.

Occorre osservare, del resto, che anche l’attuazione di una misura di prevenzione e protezione (quale può essere essere lo sbarramento o la presenza di una tavola fermapiede) costituisce essa stessa una comunicazione, informando che, in quel punto, esiste un pericolo.

È possibile pertanto riassumere alcuni principi fondamentali:

la sicurezza è un valore e come tale va salvaguardato con tutti i mezzi;
la sicurezza va garantita sempre e comunque: non sono ammissibili deroghe.
Si segnala che in materia di sicurezza nei cantieri edili, sono stati elaborati nel tempo indirizzi giurisprudenziali pressoché univoci e consolidati, i quali richiamano spesso il principio della protezione oggettiva.
Si tratta di un principio secondo il quale (vedi, da ultimo, Cass. Pen., sez. IV, 21-12-2006 n. 41951) le norme antinfortunistiche sono finalizzate a tutelare il lavoratore soprattutto dagli infortuni derivanti da sua negligenza, imprudenza ed imperizia.

LA PROGETTAZIONE DELLA SICUREZZA NEL CANTIERE

La sicurezza deve essere perseguita, preventivamente, attraverso gli strumenti a disposizione:

  • Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)
  • Piano operativo di sicurezza (POS)
  • Piano sostitutivo di sicurezza (PSS)
  • (FO)
  • Verbalizzazione delle verifiche, delle riunioni periodiche e delle informazioni trasmesse

Costituiscono strumenti per la sicurezza anche i soggetti responsabili e gli adempimenti loro ascritti:

  • committente;
  • responsabile del procedimento;
  • responsabile dei lavori;
  • coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione;
  • coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
  • appaltatore, il subappaltatore, il lavoratore autonomo, il datore di lavoro;
  • direttore tecnico o direttore di cantiere;
  • direttore dei lavori.

quel soggetto incaricato, dal committente, termini egli è anche il responsabile dei lavori.
Su questa figura cardine ricadono una serie di competenze e adempimenti che richiedono la massima diligenza, prudenza e perizia oltre che la scrupolosa osservanza di leggi, regolamenti e discipline.

Al responsabile dei lavori competono una serie di obblighi tra i quali la valutazione dei piani; appare scontato affermare che la valutazione richiesta non possa essere solo formale, in relazione ai contenuti minimi prescritti dai regolamenti, bensì debba essere anche, e soprattutto, di merito. indispensabile la consapevolezza che i rischi individuati nel cantiere siano quelli specifici per la situazione esaminata e che le misure preventive e protettive prescelte corrispondano effettivamente ai rischi valutati.

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